Maternità

Premio alla nascita: al via le domande dal 4 maggio

Dopo tre circolari, l’Inps ha comunicato finalmente che la procedura telematica per il riconoscimento del premio alla nascita sarà messa a disposizione a partire dal 4 maggio 2017 e dunque da tale data  le richieste potranno essere inviate all’Inps esclusivamente per via telematica. Si tratta, lo ricordiamo, di una prestazione economica di 800 euro una tantum, introdotta dalla legge di Bilancio 2017, che verrà corrisposta direttamente dall’Istituto previdenziale alla gestante, a partire dal 7° mese di gravidanza. Il premio sarà riconosciuto per ogni figlio nato o adottato/affidato nel corso del 2017.

Al momento della presentazione della domanda occorre che venga specificato l’evento per il quale si richiede il premio e più precisamente:

 compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza);

 nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza); 

 adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983; 

 affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.

L’Inps, con l’ultima circolare (n. 78 del 24 aprile), precisa inoltre  che quante abbiano già presentato la richiesta al compimento del 7° mese di gravidanza, non dovranno presentare una ulteriore domanda al momento della nascita del minore. Lo stesso vale per i casi di affidamento o adozione.

Per i parti plurimi, invece, la richiesta va ripresentata con l’inserimento delle informazioni di tutti i figli nati, in modo tale da consentire all’Istituto di completare e integrare il beneficio già richiesto.  Nel caso in cui vi sia la presenza di un legale rappresentante, sarà quest’ultimo che con il PIN della richiedente, accederà al sistema e presenterà la domanda con i dati della richiedente.

La domanda può essere presentata improrogabilmente entro un anno dal verificarsi della nascita o adozione. Per gli eventi verificatesi dal 1 gennaio 2017 al 4 maggio 2017, il termine di un anno per la presentazione della domanda telematica decorre dal 4 maggio.

Nessuna novità invece per quanto riguarda il riconoscimento della prestazione economica alle cittadine extracomunitarie. “L’Inps – sottolinea l’Inca – rimane ferma nella posizione già assunta nelle circolari precedenti, cioè quella di negare il beneficio alle cittadine di Paesi terzi non in possesso del titolo da lungo soggiornante CE-SLP, inserendo arbitrariamente vincoli per la percezione del premio alla nascita, non posti in origine dal legislatore”.

Documentazione a corredo della domanda

 

Per accertare lo stato di gravidanza e il compimento del 7° mese di gravidanza, la gestante dovrà corredare la domanda con una delle seguenti modalità: 

 presentazione del certificato di gravidanza in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia autentica direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata (art. 49 del D.P.R. 445/2000). Tale certificazione, a tutela della riservatezza dei dati sensibili in essa contenuti, sarà presentata in busta chiusa sulla quale sarà riportato il numero di protocollo e la seguente dicitura: “Documentazione domanda di Premio alla Nascita – certificazione medico sanitaria”; 

 indicazione del numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o medico convenzionato ASL. L’Inca precisa che l’applicazione che consentirà ai medici di inviare telematicamente i certificati di gravidanza è di imminente rilascio, ma non ancora disponibile alla data di pubblicazione della circolare dell’Inps;

 indicazione che il certificato è stato già trasmesso all’Inps per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza.

Esclusivamente per le future madri non lavoratrici, in alternativa al certificato di gravidanza, è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, con l’indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. La veridicità di tale autocertificazione sarà verificata dall’Inps presso le competenti amministrazioni.

L’Inps, inoltre, specifica che è consentita l’acquisizione della domanda di una richiedente che, pur avendo maturato i 7 mesi di gravidanza, non abbia portato a termine la gravidanza a causa di un aborto. In questo caso alla richiesta dovrà essere allegata la relativa documentazione.

Le donne che avessero presentato la richiesta dopo il parto dovranno autocertificare nella domanda il Codice Fiscale del bambino, o in caso di parto plurimo, di tutti i nati, in quanto il beneficio è riconosciuto per ogni minore nato. Lo stesso vale anche per le adozioni o affidamento preadottivo di minori.

In questi ultimi casi, se la richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento ex art. 22 L. 184/1983) è necessario inserire nella richiesta gli elementi utili all’Inps per il reperimento presso l’Amministrazione che li detiene (sezione del Tribunale, data di deposito in cancelleria ed il relativo numero).

Le cittadine extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno possono autocertificare il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità).

 

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