- Contratto a Progetto
- Collaborazione Occasionale
- Collaborazione Coordinata e Continuativa
- Dis – Coll
- Lavoro Autonomo Occasionale
- Associazione in Partecipazione
Aliquote contributive 2019-2020 (Circolare INPS n.19 del 06/02/2019 ) valida fino al 30-06-2020
Aliquote contributive 2018 (Circolare INPS n.18 del 31-01-2018)
Aliquote contributive 2017 (Circolare INPS n.22 del 28/07/2017)
Per gli iscritti alla Gestione Separata INPS
ANF per lavoratori Parasubordinati
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Malattia per ricovero ospedaliero
E’ prevista l’indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero per tutte le categorie iscritte alla gestione separata. In tal caso è prevista l’indennità per le giornate di ricovero fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
Il diritto matura soltanto se non si è titolari di pensione, non si è iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e se sono state versate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’evento.
L’interessato deve presentare domanda all’Inps entro 180 giorni dalla dimissione ospedaliera. La domanda deve essere accompagnata dall’autocertificazione dei redditi percepiti nell’anno precedente.
L’indennità giornaliera è stabilita in:
- euro 22,48 se sono stati versati contributi da 3 a 4 mesi
- euro 33,71 se sono stati versati contributi da 5 a 8 mesi
- euro 44,95 se sono stati versati contributi da 9 a 12 mesi
Come da Decreto Legge n. 101-2019
Malattia ricorso domiciliare
La finanziaria 2007 ha aggiunto l’indennità di malattia a ricorso domiciliare per le categorie iscritte alla gestione separata (ad eccezione delle partite Iva individuali e degli associati in partecipazione). L’indennità è riconosciuta per un numero di giorni pari, al massimo, ad 1/6 della durata complessiva del contratto. In ogni caso non può essere inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare. Il diritto è escluso per le malattie inferiori a quattro giorni.
Il diritto matura soltanto se non si è titolari di pensione, non si è iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e se sono state versate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’evento.
Il certificato di malattia del medico curante va inviato entro 2 giorni all’INPS e al committente; inoltre, il collaboratore deve presentare domanda di pagamento all’INPS, corredato da copia del/i contratto/i di lavoro.
L’indennità giornaliera è stabilita in:
- euro 11,24 se sono stati versati contributi da 3 a 4 mesi
- euro 16,86 se sono stati versati contributi da 5 a 8 mesi
- euro 22,48 se sono stati versati contributi da 9 a 12 mesi
Come da Decreto Legge n. 101-2019
Maternità
Per tutte le categorie iscritte al fondo di gestione separata esiste il diritto all’indennità di maternità, la quale compete complessivamente per 5 mesi (da due mesi prima del parto a tre mesi dopo il parto), oltre ad eventuali periodi antecedenti tale periodo (per maternità a rischio).
Il decreto attuativo della legge Finanziaria 2007 ha allargato anche ai parasubordinati l’obbligo di astensione dal lavoro sia per i 5 mesi sopra indicati sia per maternità a rischio (in caso di mansioni a rischio, complicanze durante la gravidanza o condizioni di lavoro pregiudizievoli per le collaboratrici mentre per associate in partecipazione e partite Iva solo per complicanze durante la gravidanza).
Il diritto è esigibile solo se se non si è titolari di pensione, non si è iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e se sono state attribuite almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile.
L’indennità ammonta all’80% della retribuzione media giornaliera percepita nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile e dà diritto alla contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
Per poter usufruire dell’indennità di maternità la domanda deve essere presentata alla sede Inps competente, prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità e corredata del certificato medico di gravidanza attestante la data presunta del parto.
Congedi parentali
La finanziaria 2007 ha introdotto il diritto ai congedi parentali per chi è iscritto al fondo di gestione separata.
Il trattamento economico in questione è riconosciuto per 3 mesi (entro il 1° anno di vita del bambino) e l’importo previsto è pari al 30% del reddito che viene preso a riferimento per l’indennità di maternità.
Il diritto è esigibile solo se se non si è titolari di pensione, non si è iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e se sono state attribuite almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile.
La domanda di congedo parentale deve essere presentata in data anteriore all’inizio del congedo stesso, essendo indennizzabili, in caso contrario, soltanto i periodi successivi alla domanda.
I periodi di congedo parentale sono indennizzabili subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale ed all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Infortuni per i Parasubordinati
Devono essere assicurati all’Inail i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e collaborazioni a progetto e gli associati in partecipazione, qualora svolgano attività rischiose previste dall’assicurazione obbligatoria Inail.
L’onere del contributo Inail è nella misura di 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del lavoratore.
Il contributo è calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta sull’ammontare dei compensi effettivamente percepiti.
I lavoratori parasubordinati hanno diritto in caso di infortunio o malattia professionale ad un’indennità di inabilità temporanea pari al 60% per i primi 90 giorni di inabilità e 75% per i successivi.
In caso di postumi dell’infortunio si ha diritto ad un indennizzo in capitale (con grado di inabilità dal 6% al 15%) o ad una rendita mensile (con grado di inabilità dal 16% al 100%).