DISOCCUPAZIONE PER COLLABORATORI (DIS-COLL)
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 22 maggio 2017, n. 81 recante misure di tutela in favore del lavoro autonomo, l’INPS ha pubblicato la circolare applicativa relativa alla DIS-COLL per i periodi di disoccupazione dei collaboratori, estesa a decorrere dal 1° luglio 2017 anche agli assegnisti di ricerca ed ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.
REQUISITI DI ACCESSO
I requisiti per accedere alla prestazione sono:
- essere, al momento della domanda, in stato di disoccupazione (ai sensi del Decreto Legge 101/2019);
- avere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità);
CALCOLO E MISURA
L’indennità è rapportata al reddito (imponibile ai fini previdenziali e risultante dai versamenti contributivi) conseguito nel periodo relativo all’anno civile nel quale avviene la cessazione del rapporto e all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi o frazioni di essi relativi alla durata del rapporto di lavoro. Il reddito medio mensile che si ottiene è quello sul quale si andrà a calcolare l’indennità (il 75% se inferiore o pari a 1.195 euro + 25% della differenza se superiore). L’importo dell’indennità non può superare (anche nel 2020) i 1.300 euro mensili. All’importo si applica una decurtazione del 3% ogni mese a decorrere dal quarto mese di fruizione.
DURATA
L’indennità è erogata mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi o frazioni di essi relativi alla durata del rapporto o dei rapporti compresi nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la data di cessazione e la cessazione stessa.
Eventuali periodi di collaborazione che sono stati già utilizzati per l’erogazione di DIS-COLL non possono essere computati.
La durata massima dell’indennità non può comunque superare i sei mesi di fruizione.
DOMANDA E DECORRENZA
Permane il termine di presentazione della domanda (in via telematica) di 68 giorni dalla data di cessazione del contratto pena la decadenza dalla prestazione.L’indennità è erogata a partire dall’8° giorno successivo alla cessazione se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno, se invece la domanda viene presentata oltre il predetto ottavo giorno la DIS-COLL viene erogata a partire dal giorno successivo alla presentazione stessa.
NUOVA ATTIVITA’ LAVORATIVA
Per questo aspetto segnaliamo soltanto la possibilità per i lavoratori percettori di DIS COLL di poter cumulare interamente eventuali compensi derivanti da prestazioni occasionali, così come normate dal D.L. 50/2017 (convertito legge L. 96/2017). In questo caso il cumulo senza obbligo di comunicazione all’INPS può avvenire nei limiti di compensi che non superino l’importo di euro 5.000 nell’anno civile.
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi al Patronato INCA e alle sedi NIdiL CGIL.