AGGIORNAMENTI DECRETO RILANCIO ITALIA
MODULISTICA BANCHE PER LIQUIDAZIONE ANTICIPATA AMMORTIZZATORI SOCIALI
BONUS SPESA EMERGENZA ALIMENTARE
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus-la-normativa/14252
PREFETTURA DI RIMINI
http://www.prefettura.it/rimini/multidip/index.htm
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
https://www.regione.emilia-romagna.it/
- Accordo Regione Emilia-Romagna per l’utilizzo della Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell’art.17 del D.L. n.9/2020 – visualizza
- Decreto Presidente della Giunta Regione Emilia-Romagna – Ordinanza del 8 Marzo 2020 – visualizza
- Regione Emilia-Romagna – Misure in vigore dal 8 Marzo al 3 Aprile 2020 – visualizza
- Prefettura di Rimini – Misure urgenti per contenere l’emergenza epidemiologica – 8 Marzo 2020 – visualizza
- Prefettura di Rimini – Disposizioni provinciali in riferimento al D.P.C.M. 9 Marzo 2020 – 11 Marzo 2020 – visualizza
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 14 Marzo 2020 – visualizza
- Decreto Cura Italia sostegno al reddito per collaboratori e autonomi – visualizza
- Decreto Cura Italia sostegno al reddito somministrazione lavoro – visualizza
- Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 – visualizza
- Decreto Legge Rilancio Italia 19 maggio 2020, n.34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 – visualizza
AGGIORNAMENTI DECRETO RILANCIO ITALIA
REDDITO DI EMERGENZA – visualizza
I requisiti per richiedere il Reddito di Emergenza sono:
-
- residenza in Italia del richiedente;
- un valore dell’ISEE o dell’ISEE corrente inferiore a €15.000, in presenza di minori nel nucleo familiare l’Indicatore da utilizzare è l’ISEE MINORI.
- reddito familiare riferito al mese di aprile di importo inferiore all’ammontare mensile del beneficio spettante (da €400 a €800 come indicato in tabella); per tale calcolo viene indicato di seguire il principio di cassa.
- patrimonio mobiliare riferito all’anno 2019 di importo inferiore a €10.000 per nucleo composto da una persona, tale soglia è incrementata di €5.000 per ogni componente successivo al primo fino ad un massimo di €20.000. Se nel nucleo è presente un disabile grave o non autosufficiente la soglia è incrementata di €5.000.
Non si ha diritto al Reddito di Emergenza se:
-
- uno dei componenti del nucleo familiare ha percepito una delle indennità prevista dal decreto CURA ITALIA,
- percettori di Reddito o pensione di Cittadinanza;
- se pensionati ad eccezione di titolari di assegno ordinario di invalidità;
- se detenuti o ricoverati in strutture di lunga degenza a totale carico dello Stato; in questi casi rimane il diritto ad accedere al beneficio per i rimanenti componenti del nucleo familiare ovvero non devono essere conteggiati sulla scala di equivalenza detenuti e/o ricoverati a totale;
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo.
Compatibilità con Disoccupazione NASPI e CASSA INTEGRAZIONE:
- Il REM è compatibile con indennità di disoccupazione e cassa integrazione.
I documenti per presentare la domanda:
- Prima di presentare la domanda è necessario essere in possesso dell’attestazione riportante il calcolo dell’ISEE 2020
- Nel caso in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia perso o ridotto la propria attività lavorativa, è possibile richiedere l’ISEE “corrente” al fine di aggiornare il proprio calcolo ISEE con redditi riferiti all’ultimo periodo e non ai due anni precedenti così come previsto dall’ISEE ordinario.
Le domande andranno presentate entro il 31 luglio 2020.
NUOVE INDENNITA’ PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DALL’EMERGENZA Covid-19: visualizza
- lavoratori stagionali settore turismo,
- lavoratori settore agricolo,
- lavoratori stagionali non settore turismo
- lavoratori domestici (questo bonus può richiederlo chi alla data del 23 febbraio 2020 abbia in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore alle 10 ore settimanali. Non si ha diritto se il lavoratore domestico è: titolare di pensione; ha fruito di altre indennità riconosciute da Covid-19; è beneficiario di reddito di cittadinanza, a meno che il beneficio mensile del Reddito di Cittadinanza sia inferiore all’indennità del bonus, in questo caso il reddito di cittadinanza verrà incrementato a €500 per due mensilità, ricaricato sempre sulla carta).
BONUS VACANZE
Chi può richiedere il bonus: le famiglie con Isee ordinario o Isee corrente inferiore a 40.000 euro
A quanto ammonta il Bonus: è un credito da €150 per i nuclei composti da 1 persona, €300 per nuclei composti da due persone, €500 per le famiglie con più di due persone.
Come richiedere il bonus: dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 con una “app dedicata” con la quale le famiglie potranno richiedere il bonus. Una volta inviata richiesta, si riceverà un barcode che potrà essere utilizzato dalla famiglia per ottenere lo sconto dall’albergatore/fornitore. La famiglia al momento del pagamento avrà uno sconto dal fornitore dell’80% dell’importo del bonus, il rimanente 20% potrà essere recuperato in dichiarazione dei redditi 2021 come detrazione d’imposta.
Requisiti:
- le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale nei quali deve essere indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- il pagamento del servizio, se non effettuato direttamente alle imprese turistico ricettive/agriturismi o bed & breakfast, potrà essere gestito solo da agenzie di viaggio o tour operator.
BONUS E INDENNITA’
Tipologie di indennità: importi e scadenze – visualizza – visualizza
Cassa integrazione ordinaria, Cassa integrazione in deroga, FIS – visualizza – visualizza
Congedo parentale retribuito straordinario, Congedo straordinario non retribuito, Bonus baby sitting, Lavoro agile – visualizza
Baby sitting e Centri Estivi – visualizza
Estensione congedo legge 104 – visualizza
Autonomi occasionali – visualizza
Co.co.co – visualizza
Collaboratori sportivi – visualizza – visualizza
Partite IVA – visualizza
Partite Iva iscritte Casse private – visualizza
PROROGHE E SCADENZE
Modello 730: la presentazione della dichiarazione dei redditi scade il 30 settembre 2020
Documenti di Identità
L’emergenza del coronavirus ha posticipato il rinnovo dei documenti d’identità, utili anche per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Isee.
Il decreto “Cura Italia” ha prorogato la validità dei documenti di identità che scadevano dopo la data del 17 marzo 2020, fino alla data del 31 agosto 2020.
La scadenza interessa tutti i documenti muniti di fotografia rilasciati da pubbliche amministrazioni, quindi rientrerebbero oltre alla carta di identità cartacea anche la patente di guida, il passaporto e carta di identità elettronica. Ovviamente, la validità non comprende anche l’espatrio.
Per i permessi di soggiorno rilasciati a stranieri in Italia e in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, la proroga è fino al 15 giugno 2020.
IMU e TARI
La scadenza della tassa sugli immobili IMU ordinaria è fissata al 16 giugno, e quella della tassa sui rifiuti TARI è fissata al 30 aprile.
Va premesso che la tassa sui rifiuti TARI, come del resto l’IMU, è imposta soggetta a regolamentazione e deliberazione comunale, spetta quindi al Comune stesso deliberare eventuali sospensioni o proroghe.
Il decreto CURA ITALIA del 17 marzo 2020, ha disposto solamente la possibilità, per i Comuni, di rimandare al 30 giugno la data per la determinazione delle tariffe TARI 2020 o di applicare anche per quest’anno le aliquote deliberate nel 2019. Il fine è quello di semplificare l’attività legislativa dei Comuni in questo periodo di emergenza.
Prima di procedere al pagamento del tributo è quindi opportuno verificare se il proprio Comune di riferimento ha deliberato eventuali proroghe, direttamente sul sito internet del Comune stesso.
Comunicazione variazioni RDC – REI
L’emergenza Covid-19 ha sospeso dal 23 febbraio al 1 giugno le comunicazioni che i beneficiari di Reddito e Pensione di cittadinanza e REI devono presentare quando avviene una variazione.
Per i beneficiari il cui evento da comunicare all’INPS è iniziato dal 23 febbraio al 1 giugno ovvero nel periodo di “sospensione”, il termine inizierà a decorrere al termine della sospensione (1 giugno).
Le variazioni da comunicare riguardano:
- nucleo familiare: la comunicazione va fatta entro due mesi dalla variazione, con la presentazione della nuova DSU aggiornata. Se la variazione del nucleo non dipende da una nascita o un decesso, occorre anche elaborare nuova domanda RDC;
- attività lavorativa: quando un componente del nucleo familiare beneficiario trova un lavoro, se si tratta di lavoro subordinato la comunicazione va fatta entro 30 giorni, per il lavoro autonomo il termine per la comunicazione dei redditi è fissato al quindicesimo giorno successivo alla conclusione del predetto trimestre solare. Per il primo trimestre 2020 la scadenza del 15 aprile slitta al 15 giugno, fatte salve eventuali proroghe;
- dimissione volontarie (non per giusta causa): la comunicazione va fatta entro 30 giorni;
- variazioni patrimoniali: le variazioni relative al patrimonio immobiliare (ad esempio, acquisto di una seconda casa) e ai beni durevoli (ad esempio, acquisto di autoveicoli e motoveicoli) devono essere comunicate entro 15 giorni;
- stato detentivo o ricovero a totale carico dello stato: la comunicazione va fatta entro 30 giorni dall’evento, anche nel caso di cessazione dello stato detentivo o di ricovero in struttura.
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- Congedo parentale straordinario – visualizza
- Autodichiarazione (26 marzo 2020) – visualizza
- Infortunio per lavoratori contagiati – visualizza
- Infortunio per lavoratori comparto sanitario contagiati – visualizza
- Scheda richiesta sospensione mutui acquisto prima casa e modulo domanda – visualizza – visualizza
- Liquidazione anticipata ammortizzatori sociali. Come funziona? – visualizza
Dal 1 aprile è possibile inviare la richiesta all’INPS per ottenere il bonus 600 euro.
I cittadini potranno collegarsi al sito www.inps.it a partire dalle ore 16.00 di ogni giorno.
Chi non dispone già di una chiave d’accesso al sito dell’istituto di previdenza INPS potrà richiedere, sempre on-line, il Pin semplificato: non sarà cioè più necessario attendere che arrivi per posta la seconda parte del codice, ma si potrà usare solo la prima parte, rilasciata via sms o e-mail dopo la relativa richiesta.
Si ricorda che eventuali richieste di nuovi PIN si possono effettuare tramite il sito internet www.inps.it (facendo clic su “Assistenza”, in alto a sinistra, quindi sul pulsante “Ottenere e gestire il PIN”).
In alternativa, la richiesta del PIN si può effettuare attraverso il Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure il numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento).
Nel caso si possieda un PIN con password scaduta o smarrita, il cittadino può accedere alle funzioni di gestione del PIN disponibili sul sito www.inps.it (facendo clic su “Assistenza”, in alto a sinistra, quindi sul pulsante “Ottenere e gestire il PIN”), per utilizzare le funzioni di recupero del PIN.
Possono fare richiesta del bonus di 600 euro destinato dal decreto “Cura Italia” per l’emergenza Covid-19 i liberi professionisti e i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori dello spettacolo.
L’indennità di 600 euro è esentasse e una tantum ed è incompatibile con gli altri sostegni al reddito previsti dal decreto Cura Italia, con le pensioni e gli assegni di invalidità ed anche con il reddito di cittadinanza.
Essa è invece cumulabile con la Dis-col, cioè l’indennità di disoccupazione per i co.co.co e con la Naspi (l’assegno ordinario di disoccupazione) per i lavoratori stagionali e dello spettacolo.
Per i lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti termali però non deve essere attivo alcun contratto di lavoro dopo la data del 17/03/2020
Indicazioni per i lavoratori dello SPORT Visualizza Visualizza
E’ possibile inoltrare richiesta per altri bonus previsti dal decreto “Cura Italia” per l’emergenza Covid-19: congedi parentali, 104, malattia, bonus baby sitting, bonus badanti e colf, infortuni sul lavoro, disoccupazione agricola e Quota 100.
Ecco le schede:
LAVORO DOMESTICO
Il versamento dei contributi per il lavoro domestico slitta al prossimo 10 giugno 2020. L’articolo 37 del DL 18/2020 (Decreto legge “Cura Italia”) ha disposto la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
Pertanto, i contributi per lavoro domestico relativi al primo trimestre 2020, per i quali l’INPS ha inviato gli Avvisi di pagamento pagoPA con data di scadenza 10 aprile 2020, potranno essere versati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. E’ comunque escluso il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati per il periodo temporale in questione.
PROROGA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA, NASPI, DIS-COLL
E’ prevista la proroga del termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola da parte degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate (i compartecipanti familiari e piccoli coloni) ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale. Il nuovo termine, solo per le domande in competenza 2019 da presentarsi nel 2020, è prorogato al 1° giugno 2020.
Per gli eventi di cessazione volontaria che si sono verificati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, è previsto un ampliamento da 68 a 128 giorni del termine decadenziale per la presentazione della domanda di NASPI e DIS-COLL.
L’ampliamento di ulteriori 60 giorni è previsto anche per assolvere all’obbligo di comunicazione del reddito annuo da parte di coloro che:
- durante il periodo di fruizione della Naspi instaurino un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione;
- in quanto titolari di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, che cessino da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale
MALATTIA COVID-19 E TERAPIE DISABILI
Per i lavoratori dipendenti del settore privato, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dovuta a COVID-19 è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non sarà computabile ai fini del periodo di comporto.
Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.
Terapie disabili
Tutte le attività dei centri socio-assistenziali, di terapia occupazionale o riabilitativa per disabili sono sospese. L’Azienda sanitaria locale può prevedere, in collaborazione con gli enti gestori, forme di intervento individuale non “differibile” in favore della persona disabile, semprechè la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse consentano il rispetto delle misure di contenimento COVID-19.
VOUCHER BABY-SITTING
Il decreto Cura Italia ha previsto la possibilità di un bonus per i servizi di baby-sitting resi nei periodi di chiusura scolastica
Il bonus spetta per i figli:
- di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020
- portatori di handicap grave d’età superiore ai 12 anni, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Il bonus spetta anche in caso di adozione e affido preadottivo
Il voucher baby sitting spetta ai lavoratori:
dipendenti del settore privato, iscritti alla Gestione separata, autonomi iscritti al’INPS, autonomi non iscritti all’INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive case previdenziali), dipendenti pubblici.
Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito oppure se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.
E’ possibile cumulare il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia e il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
Con il voucher baby-sitting spetta fino ad un massimo di 600 euro per nucleo familiare, elevati a 1.000 euro per i nuclei in cui ci sono dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato, operatori socio-sanitari, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse al’mergenza epidemiologica da COVID-19. Il bonus è erogato dall’INPS mediante il libretto di famiglia
QUOTA 100
Cumulabilità del trattamento pensionistico “Quota 100” con redditi di lavoro autonomo derivante da incarichi a personale sanitario
Il Decreto Legge 14 del 9 marzo 2020 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”, ha previsto di conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai 6 mesi, a personale medico e infermieristico in quiescenza.
Gli incarichi potranno essere conferiti a far data dal 10 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Legge) e fino al 31 luglio 2020 o comunque entro il termine dello stato di emergenza.
Per espressa previsione normativa, il Decreto Legge prevede la cumulabilità tra il reddito di lavoro autonomo derivante da tali incarichi e la pensione anticipata c.d. “quota 100”.
I titolari di pensione anticipata “Quota 100”, che abbiano conseguito redditi di lavoro autonomo connessi esclusivamente ad incarichi conferiti per emergenza COVID-19, la cui durata non deve essere superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, sono tenuti a comunicare all’indirizzo di posta istituzionale o tramite PEC della sede INPS territorialmente competente, la ripresa dell’attività lavorativa in forma autonoma e la sua durata
PERMESSI ex LEGGE 104
Per i lavoratori dipendenti privati e per quelli pubblici che assistono un familiare con handicap grave, è previsto un incremento dei giorni di permessi retribuiti, ex Legge n, 104/1992.
In aggiunta ai 3 giorni mensili ordinari già previsti dalla legge (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi, sempre per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere utilizzati consecutivamente nello stesso mese.
Dipendenti del settore privato, nel caso in cui per il lavoratore:
– è già emesso un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve essere presentata una nuova domanda. Il lavoratore può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi
– non è stato emanato di provvedimento di autorizzazione valido, deve essere presentata domanda secondo le attuali modalità. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni
– è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (lavoratore agricoli e lavoratore dello spettacolo a tempo determinato), deve essere presentata una nuova domanda. secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi di marzo e aprile 2020.
Dipendenti Pubblici
Le modalità dì fruizione dei permessi per i dipendenti pubblici sono a cura dell’Amministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
INFORTUNI IN SANITA’
Medici e infermieri, ma in generale tutto il comparto sanità per effetto del Covid 19 si ammalano e restano vittime del virus.
Come qualsiasi altro lavoratore, in questi casi, hanno diritto a essere tutelati sia loro sia i familiari. L’infezione da COVID 19 per gli operatori della sanità, scrive l’INAIL in una recente nota, è da considerare a tutti gli effetti come infortunio sul lavoro da causa virulenta.
I contagi da Coronavirus, dato l’alto “RISCHIO PROFESSIONALE” sono riconosciuti infortuni sul lavoro, anche quando l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio risulti problematica.
Pertanto, in caso di contagio, la conseguente assenza dal lavoro deve essere riconosciuta e tutelata dall’Inali con l’erogazione delle relative prestazioni.
Lavoratori non appartenenti al comparto sanità
I casi accertati di infezione da Coronavirus in “occasione di lavoro” ossia, non solo sul luogo di lavoro (azienda, ufficio, cantiere, ecc.) ma anche in altre situazioni riconducibili all’espletamento
del rapporto di lavoro, sono da considerarsi infortunio sul lavoro come infortunio sul lavoro e, quindi, beneficiano della tutela INAIL.
Inoltre, viene sottolineato nel decreto, che nei casi accertati di infezioni da Coronavirus contratte in occasione di lavoro, le prestazioni INAIL di indennità di temporanea sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.
CONGEDI PARENTALI
E’ prevista per i genitori la possibilità di fruire di un congedo straordinario, fino ad un massimo di 15 giorni complessivi, nel periodo intercorrente tra il 5 marzo e il 3 aprile.
Possono beneficiarne:
– Lavoratori dipendenti del settore privato
– Lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS
– Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Speciali dell’INPS
– Lavoratori dipendenti del settore pubblico, sanitario pubblico e privato accreditato
Entrambi i genitori possono beneficiare alternativamente del congedo, entro il limite complessivo di 15 giorni, a condizione che l’altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, disoccupato o non lavoratore.
Il congedo è fruibile anche per i figli adottivi e nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori. Il congedo è alternativo al voucher per i servizi di baby-sitting previsto dalle stesse misure per l’emergenza COVID.
E’ possibile cumulare, nell’arco dello stesso mese, il congedo COVID-19 con:
– i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dalle misure per emergenza COVID
– il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
MODULISTICA BANCHE PER LIQUIDAZIONE ANTICIPATA AMMORTIZZATORI SOCIALI
Il protocollo banche siglato tra Regione, istituzioni locali, sindacati e istituti bancari è un importante risultato per la difesa del reddito.
Garantisce l’arrivo dello stipendio direttamente e in tempi rapidi nei conti bancari delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Emilia-Romagna delle aziende “in crisi” (quelle che attivano ammortizzatori sociali e non hanno le condizioni per anticipare il sostegno al reddito), salvaguardando così la continuità del reddito per i tanti lavoratori coinvolti dalle ricadute negative dell’emergenza sanitaria COVID-19.
In Emilia-Romagna le banche firmatarie potranno anticipare:
– da 100 fino a 700 euro al mese per 9 mesi di CIGS, CIGS per contratti di solidarietà difensivo (per un massimo di 6.300 euro)
– 2 mensilità nell’anno solare per CIG in Deroga (per un massimo di 1.400 euro)
– 3 mensilità per CIGO (per un massimo di 2.100 euro)
– 3 mensilità per il Fondo di integrazione salariale (per un massimo di 2.100 euro).
L’accordo prevede finanziamenti individuali da parte degli istituti bancari a costo zero e a tasso zero.
Procedure di attivazione: per i lavoratori già correntisti dell’istituto bancario sono telematiche e si potranno effettuare da casa; i non correntisti dovranno seguire la prassi ordinaria individuata dalla filiale di riferimento secondo le modalità previste dal Protocollo Abi/Sindacati per la tutela della salute dell’utenza e dei dipendenti.
Qui sotto la modulistica necessaria per le procedure di attivazione.
BONUS SPESA EMERGENZA ALIMENTARE
Comune di Rimini termine prima raccolta 8 aprile ore 12.00, se disponibili fondi residui 18 e 28 aprile 2020
Comune di Bellaria Igea Marina
Comune di Casteldelci
Comune di Cattolica scadenza di presentazione entro le ore 13.00 dell’ 8 aprile 2020
Comune di Maiolo
Comune di Mondaino inoltrare la domanda entro le ore 23.59 del 7 aprile 2020
Comune di Montefiore Conca
Comune di Montegridolfo scadenza di presentazione 6 aprile 2020
Comune di Montescudo-Montecolombo
Comune di Novafeltria termine prima raccolta 8 aprile ore 12.00, se disponibili fondi residui 18 e 28 aprile 2020
Comune di Pennabilli scadenza di presentazione 8 aprile 2020
Comune di Poggio-Torriana termine prima raccolta 8 aprile ore 12.00, se disponibili fondi residui 18 e 28 aprile 2020
Comune di Saludecio inoltrare la domanda entro le ore 23.59 del 6 aprile 2020
Comune di San Giovanni in Marignano
Comune di San Leo scadenza di presentazione 8 aprile ore 12.00 se disponibili fondi residui 18 e 28 aprile 2020
Comune di Sant’Agata Feltria termine prima raccolta 8 aprile ore 12.00, se disponibili fondi residui 18 e 28 aprile 2020
Comune di Santarcangelo scadenza di presentazione 8 aprile ore 12.00
Comune di Talamello termine prima raccolta 8 aprile ore 12.00, se disponibili fondi residui 18 e 28 aprile 2020 entro le ore 12.00
Comune di Verucchio termine prima raccolta 8 aprile ore 12.00, se disponibili fondi residui 18 e 28 aprile 2020