Cos’è la 14esima.
La “somma aggiuntiva”, detta “quattordicesima”, è una prestazione, d’importo netto, corrisposta in unica soluzione, in aggiunta alla rata di pensione di luglio, che si riceve a partire dal 64esimo anno di età. Lo scopo è quello di tutelare maggiormente il valore reale delle pensioni di importo medio-basso. L’onere finanziario è a carico dello Stato. Per questo il diritto alla somma aggiuntiva è condizionato al possesso di un determinato reddito personale, pur essendo una prestazione di carattere previdenziale. L’importo è fisso, mentre è perequato il limite di reddito. Non costituisce reddito, né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e assistenziali. Non è soggetta a tasse e a sua volta non influisce sul reddito imponibile né sul diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali.
Chi ne ha diritto.
La quattordicesima spetta dal 64° anno di età se il reddito personale non supera il limite fissato. Si considerano tutti i redditi, assoggettabili o esenti dall’Irpef, esclusi quello della casa di abitazione, gli arretrati di qualsiasi genere, i trattamenti di fine rapporto, la pensione di guerra, i trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento e simili. Il reddito del coniuge non viene preso in considerazione.
Le novità di quest’anno.
La quattordicesima nasce grazie all’accordo sindacati-governo del 2007 e fino a luglio 2016 è stata attribuita alle pensioni che non superavano una volta e mezza il trattamento minimo. Con l’accordo siglato a settembre 2016 da governo e sindacati, da luglio prossimo la somma aggiuntiva sarà incrementata del 30 per cento per i redditi non superiori a una volta e mezza il trattamento minimo ed estesa anche a chi ha un reddito compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo.
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