L’INPS con la circolare n. 139 del 12/10/17 ha definito, per i lavoratori iscritti alla gestione separata, l‘equiparazione delle malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative alla degenza ospedaliera.
Malattie oncologiche o di gravi patologie cronico degenerative
La legge n. 81 del 22 maggio 2017, con l’art. 8 comma 10, consente ai lavoratori autonomi iscritti nella Gestione separata in caso di periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100% , che vengano equiparati alla degenza ospedaliera.
La circolare INPS n.139 del 12.10.2017 fornisce le linee guida e le istruzioni operative necessarie per l’attuazione delle disposizioni contenute nella suddetta legge.
Ricordiamo inoltre che per i lavoratori iscritti nella gestione separata (art.2 comma 26 della L. 335/95) e in possesso di specifici requisiti (aliquota contributiva piena, non iscritti presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non titolari di pensioni), la normativa vigente prevede una specifica tutela previdenziale in caso di malattia:
- indennità di degenza ospedaliera (circ. Inps n. 147/2001)
- indennità di malattia (circ. Inps n. 76/2007)
L’indennità di degenza ospedaliera spetta ai lavoratori non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, per un massimo di 180 giorni di degenza nell’anno solare, compresi i giorni in regime di day hospital, a condizione che:
– risultino 3 mesi di contribuzione, anche non continuativi, nella gestione separata, nei 12 mesi che precedono la malattia;
– che vi sia nell’anno precedente un reddito individuale non superiore al massimale contributivo dello stesso anno diminuito del 30% (per gli eventi insorti nel 2017 pari a euro 70.266,8 – ovvero 70% massimale 2016 pari ad euro 100.324).
Vengono riconosciute tutte le giornate di ricovero fino al massimo di 180 giorni per anno solare (comprese quella di dimissione e le festività) presso strutture ospedaliere pubbliche, private (accreditate dal SSN) e per ogni giornata di degenza autorizzata o riconosciuta dal SSN, presso strutture ospedaliere estere.
In caso di day hospital l’indennizzabilità dei periodi in questione potrà aver luogo solo se ha determinato uno stato di effettiva incapacità lavorativa per l’intera giornata.
Qualora il richiedente risulti cancellato dalla Gestione separata al momento dell’evento indennizzabile, l’indennità economica viene comunque erogata, in presenza ovviamente del requisito minimo contributivo.
L’istanza deve essere inoltrata all’Inps entro 180 giorni dalla data di dimissione ospedaliera, pena la decadenza del diritto.