Il regime di contribuzione agevolata non pregiudica il diritto all’indennità di maternità. A precisarlo è l’Inps nel messaggio n. 1947 del 10 maggio rispondendo ad alcuni quesiti pervenuti alla Direzione generale con i quali si chiede se il diritto sussista solo a fronte dell’accertata regolarità contributiva ovvero dell’ accreditamento di un numero sufficiente di mesi di contribuzione.
Per l’Istituto, l’indennità di maternità deve essere riconosciuta alle lavoratrici autonome, in regime contributivo agevolato, anche nell’ipotesi in cui il versamento contributivo per invalidità, vecchiaia e superstiti sia insufficiente a coprire tutte le mensilità, poiché comunque il contributo di maternità, pari a 7,44 euro l’anno, viene versato interamente.
Il dubbio è scaturito dal fatto che il versamento dei contributi in misura ridotta (regime agevolato), determina una proporzionale riduzione del numero di mesi accreditati, i quali vengono attribuiti progressivamente a partire dall’inizio dell’anno solare.
La risposta dell’Inps, quindi, è che, analizzata la questione alla luce della normativa vigente, “il requisito cui avere riguardo, ai fini della tutela della maternità delle lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato, è la piena regolarità contributiva, che sussiste quando risultino versati tutti i contributi previsti dalla legge per il regime agevolato e nel rispetto delle relative disposizioni, compreso il contributo di maternità, che rimane invariato rispetto al regime ordinario”.
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